Prendere una multa per violazione del codice della strada, in alcune situazioni, non comporta solamente il pagamento della sanzione, ma anche una decurtazione dei punti dalla patente.
Se siamo sicuri che la multa sia palesemente errata o illegittima, possiamo fare ricorso recandoci presso l’ente che l’ha emanata, presentando richiesta di annullamento tramite autotutela. Si tratta del potere dell’amministrazione di annullare, su propria iniziativa o richiesta del cittadino, tutti i propri atti infondati o illegittimi. Se ci si presenta presso l’ufficio sbagliato è comunque dover di questi, trasmettere la richiesta all’ufficio competente.
Si può richiedere l’annullamento in autotutela per vizi di una certa entità come errore di persona, doppio verbale per la stessa infrazione, targa errata del veicolo, notifica del verbale al vecchio proprietario con regolare passaggio di proprietà.
Se questo primo tentativo non va a buon fine e siamo comunque convinti che la multa sia illegittima, possiamo richiederne l’annullamento, presentando istanza al Prefetto o al Giudice di pace della zona in cui è stata assegnata la multa, presentando un ricorso motivato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica.
Quali sono i casi in cui si può richiedere l’annullamento della multa?
Una multa si può essere considerata illegittima, se nel verbale sono presenti errori importanti concernenti elementi essenziali. I vizi di forma più comuni sono:
- generalità errate del conducente
- errata o omessa indicazione su luogo o data
- errata esposizione dei fatti
- errata o omissione del tipo di veicolo
- errata indicazione della targa
- errata o omissione dell’autorità competente per il ricorso
- errata o omissione della norma violata e dell’importo della sanzione
Sì precisa che alcuni errori marginali non sempre portano all’annullamento della multa. Se ad esempio viene riportata la data di nascita errata del trasgressore, ma all’interno del verbale sono presenti altri elementi per la sua identificazione, come codice fiscale, nome e cognome, l’errore è da considerarsi irrilevante. Discorso analogo per il modello del veicolo, se nel verbale viene indicato correttamente la targa e la tipologia.
Per quanto riguarda l’omissione del numero civico della via in cui è avvenuta l’infrazione, questa può risultare un vizio di forma che fa annullare la multa, solo se tale elemento è indispensabile per l’individuazione del luogo esatto.
Altre motivazioni sostanziali per il ricorso, possono essere riconducibili ad un’insufficiente o totale mancanza di segnaletica stradale.
Ricorso al prefetto
Il trasgressore può fare ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa. Si può presentare il ricorso direttamente al Prefetto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentandosi al comando a cui appartiene l’ente che ha effettuato la sanzione.
La richiesta di ricorso può essere accompagnata da tutti i documenti ritenuti idonei per l’accertamento dei fatti. Si sottolinea che non si può procedere fino a quando non si riceve la notifica del verbale, quindi non è valido il preavviso di violazione (la busta che troviamo sul parabrezza) per dare inizio all’iter burocratico.
Una volta ricevuti gli atti, il prefetto esamina il ricorso e tutta la documentazione allegata, compresi i documenti forniti controparte (l’ufficio che applicato la sanzione), ascolta gli interessati e entro 120 giorni si pronuncia.
Se ritiene infondato il ricorso, applica un’ordinanza con la quale il trasgressore è obbligato a versare una somma non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione accertata, oltre al pagamento delle spese. Tale pagamento va effettuato entro trenta giorni dalla notifica, seguendo le indicazioni contenute nell’atto.
Se invece il prefetto ritiene fondato il ricorso, stabilisce un’ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandolo all’organo accertatore e dandone notizia anche al ricorrente.
Se entro 120 giorni non c’è alcuna risposta, il ricorso è da considerarsi accolto.
Si può fare ricorso anche alla decisione avversa del Prefetto, presentandosi di fronte al giudice di pace, entro 30 giorni dall’avvenuta notifica di ricorso non accolto.
Ricorso al giudice di pace
Il giudice di pace ha giurisdizione esclusiva in materia di ricorsi contro multe applicate per violazione del codice della strada. Si può presentare ricorso al giudice di pace anche per cartelle esattoriali già ricevute e contro l’ordinanza avversa del prefetto che abbiamo esaminato in precedenza.
I termini sono 30 giorni dalla data di contestazione o ricorso rifiutato del Prefetto.
Il ricorso può essere presentato a mano, recandosi presso la cancelleria del giudice di pace o tramite posta raccomandata. La documentazione deve contenere:
- quattro fotocopie e l’originale del ricorso
- quattro fotocopie e l’originale della cartella esattoriale, verbale o ordinanza del prefetto
- una fotocopia di eventuali documenti allegati
- documento di riconoscimento
- contributo unificato e diritti di notifica
Anche in questo caso il preavviso di violazione non è valido come documento per dare vita all’iter burocratico, ma si dovrà aspettare la notifica del verbale.
È possibile presentare ricorso al giudice di pace anche attraverso il modulo online, raggiungibile tramite questo indirizzo. Si dovrà compilare il modulo indicando le proprie generalità, l’oggetto e i motivi della contestazione, l’indicazione del resistente principale (l’autorità che ha emesso la multa) e l’ultima pagina ci chiederà anche il valore della causa, in pratica l’importo della sanzione. Si dovrà anche allegare il contributo unificato.
Che cos’è il contributo unificato? È una cifra stabilita in base all’importo della multa che si vuole contestare. Per multe d’importo inferiore a 1.100 €, il contributo unificato è di 43 €, ai quali bisogna aggiungere una marca da bollo da 27 €. Il contributo unificato si può pagare in banca con il modello F23 o presso gli uffici postali utilizzando un bollettino postale, oppure recandosi presso una tabaccheria.
Verrà fissata un’udienza alla quale si presenteranno le parti interessate, anche senza avvocati. In tale udienza il giudice di pace può dichiarare inammissibile il ricorso, annullare in tutto o in parte la multa, rigettare il ricorso e obbligando il ricorrente a pagare un importo compreso tra il minimo e il massimo stabilito per la violazione in questione.
In quest’ultimo caso, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, seguendo le modalità indicate in tale atto.