Avere delle menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali e/o intellettive non dovrebbe costituire un impedimento allo svolgimento di una vita dignitosa e, perché no, anche piena di soddisfazioni. I disabili sono persone come tutti gli altri e nella stragrande maggioranza dei casi non ci tengono ad essere trattati come diversi o più sfortunati.
La dignità dell’essere umano non va dimenticata mai, e neanche nel momento in cui si cerca un posto di lavoro. Ecco perché già dal 1968, e con successive modifiche nel 1999, la legge italiana tutela le categorie protette nella ricerca e nel mantenimento di un impiego lavorativo all’interno delle aziende. E in che cosa consiste? Come vengono tutelate le categorie protette? Scopriamo insieme che cosa prevede la legge a riguardo.
La legge a cui facciamo riferimento è la n. 68 del 12 marzo 1999 che, così come recita, ha come ‘finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Chi sono gli appartenenti alle categorie protette?
Può sembrare esclusivamente un sinonimo di disabile, ma in realtà la categoria si estende a più soggetti. Fanno quindi parti delle categorie protette: persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; persone non vedenti e/o non udenti; invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o per servizio; vedove, orfani, profughi o vittime del terrorismo o della criminalità organizzata (secondo quanto previsto dalla legge n.407 del 1998).
In ogni caso tali soggetti per essere considerati appartenenti alle categorie protette dovranno essere regolarmente iscritti presso gli elenchi provinciali delle relative Agenzie del lavoro.
Ricordiamo, inoltre, anche gli extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno e riconosciuti disabili dagli appositi enti italiani rientrano nel calcolo delle categorie protette.
Come avvengono le assunzioni?
I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti per legge ad assumere e tenere alle loro dipendenze soggetti appartenenti alle categorie protette secondo quanto segue: se hanno da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un disabile; da 36 a 50 dipendenti due disabili; da 51 a 150 dipendenti devono assumere il 7% dei disabili e un altro soggetto diverso sempre appartenente alle categorie protette; oltre i 150 dipendenti saranno necessari il 7% dei disabili e un 1% di altri soggetti sempre appartenenti alle stesse categorie.
Ci sono delle deroghe all’obbligo di assunzione?
È possibile una sospensione in particolari circostanze, tra le quali: ricordiamo opere di ristrutturazione o riorganizzazione dell’impresa; imprese dichiarate fallite o in liquidazione; imprese che stipulano contratti di solidarietà; imprese in mobilità (per il periodo di durata della mobilità).
In ogni caso, le imprese o i datori di lavoro che per motivazioni adeguate (che devono essere presentate) si trovano nella condizione di non poter assumere l’intera percentuale di disabili o altri appartenenti alle categorie protette, qualora presentino regolare domanda motivata possono essere esonerati dall’obbligo di assunzione, purché versino al fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ogni categoria protetta non assunta.
I datori di lavoro, in ogni caso, se interessati, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti competenti per favorire l’inserimento dei disabili in ambito aziendale, dove possono essere definiti i tempi e le modalità di assunzione. Inoltre, mediante le convenzioni e nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare delle agevolazioni fiscali, come ad esempio: la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per un massimo di otto anni per l’assunzione di disabili con capacità lavorativa ridotta e superiore al 79% (che si abbassa al 50% per un massimo di 5 anni per disabili con invalidità compresa tra il 67 e il 79%) o con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
Le aziende hanno altri obblighi?
Sì. Tutte le aziende che vogliono partecipare a gare di appalto devono dimostrare di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro ai disabili. Inoltre tutte le aziende con più di 15 dipendenti hanno l’obbligo di inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica il prospetto informativo al servizio provinciale competente, dove viene indicata l’attuale situazione occupazionale dell’azienda rispetto agli obblighi di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.