La mancanza di lavoro è un grave problema dei nostri giorni, a cui lo Stato cerca di provvedere, fornendo quello che viene conosciuto come assegno di disoccupazione.
Si tratta di un sostegno economico che viene concesso in taluni casi e in modalità diverse in caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni.
L’indennità di disoccupazione ordinaria può essere richiesta se si è disoccupati, fornendo al Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità. Altri requisiti imprescindibili riguardano le precedenti attività lavorative. Si deve aver svolto un lavoro, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento o avere almeno un anno di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro.
È importante presentare la domanda entro 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale o entro 98 giorni in caso di licenziamento in tronco per giusta causa compilando l’apposito modulo DS21 reperibile presso le sedi Inps.
Il disoccupato riceve il 60% della media di quanto percepiva nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro per 6 mesi, del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi, per un massimo di 8 mesi o finché non si firma un nuovo contratto di lavoro.
Abbiamo poi l’indennità di disoccupazione ridotta, applicata se si ha almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria. In sostanza, il richiedente deve possedere almeno un contributo settimanale versato, prima del biennio precedente l’anno nel quale viene chiesta l’indennità. Inoltre deve aver svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda. In questo caso la domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione sempre utilizzando l’apposito modulo DS21.
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 30% della retribuzione media giornaliera con i limiti di importo massimo previsti. L’indennità è pagata dall’Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell’anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 156 giornate.
L’indennità di disoccupazione spetta sia ai lavoratori con contratto a tempo determinato, alla scadenza del termine del contratto, che indeterminato, in caso di licenziamento. Essa invece non spetta a chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e di coloro che si sono dimessi per giusta causa.
Per entrambe le tipologie di requisiti, nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento. Per ulteriori informazioni si rimanda all’opuscolo esplicativo dell’Inps.